Aggiornamento per sartorie e calzolai: richiesta green pass, quando necessaria?
L’ufficio legislativo di Confartigianato, in base ai decreti legge del Governo, ritiene che le Sartorie ed i Calzolai siano esclusi dalla richiesta di green pass per i propri clienti a meno che le sartorie e calzolai non svolgano in via secondaria anche attività commerciale.
Le attività artigiane, sia di servizi (quali ad es. autoriparazione, calzolai, fotografi, grafici), sia di produzione (quali ad es. sartorie, settore della meccanica, produzione di cornici) non siano soggette all’obbligo di green pass. Infatti il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti – che ne hanno via via esteso l’ambito di applicazione – non hanno inserito tali attività tra quelle per i quali è previsto l’obbligo di green pass.
Si consideri che lo stesso decreto-legge n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini indicati dalla legge e che “ogni diverso o nuovo utilizzo (…) è disposto esclusivamente con legge dello Stato”; pertanto non è possibile estenderne l’applicazione a casi non espressamente indicati dalla legge.
In secondo luogo, si ritiene al momento che per quelle attività artigiane che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale l’obbligo di controllo del green pass valga solo per la vendita di beni riconducibile a quest’ultima.
Fatta questa distinzione, la FAQ in oggetto, con riferimento alle attività commerciali soggette all’obbligo di green pass, apre la strada ad una modalità semplificata di controllo ovvero il controllo “a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”. Tale modalità rappresenta certamente una semplificazione per le imprese che in tal modo non dovranno controllare il green pass a tutti i clienti al momento dell’accesso presso i locali dell’azienda.