Attività di sanificazione: una scheda informativa illustra i requisiti necessari
L’attività di Sanificazione, al pari delle altre specializzazioni del settore del Pulimento quali la disinfestazione e la derattizzazione, è disciplinata dalla Legge n. 82/94 e soggetta alla presentazione di una SCIA presso la Camera di Commercio competente.
Definizione: attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore (art. 1 DM 7/7/97 n.274).
Responsabile Tecnico: l’attività di Sanificazione è tra le professioni per le quali viene richiesto, oltre al possesso dei requisiti economico-finanziari e di onorabilità, anche il requisito tecnico-organizzativo che viene dimostrato attraverso la nomina del Responsabile Tecnico (Art. 2 comma 2 DM 7/7/97 n.274) in possesso dei requisiti tecnici (Art. 2 comma 3 DM 7/7/97 n.274).
Requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
a) Assolvimento dell’obbligo scolastico e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti, preposti allo svolgimento di tale attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d’impresa;
b) Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente all’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all’attività;
d) Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
Titoli di studio abilitanti per la carica di responsabile tecnico
Se il requisito professionale viene dimostrato attraverso un titolo di studio è necessario dimostrare che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.
I titoli di studio sono verificati caso per caso, alla luce del corso di studi frequentato (tramite programma di studi allegato al diploma o pagelle).
Al seguente link la CCIAA di Padova elenca i diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 2000/2001 che attualmente vengono ritenuti validi senza necessità di approfondimenti:
https://www.pd.camcom.it/avvia-attivita-impresa/attivita-con-requisiti/imprese-di-pulizia
Impresa Artigiana: nel caso di impresa artigiana, il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.