Contributo a fondo perduto maggiorazione bar e ristoranti
Presentazione della dichiarazione per il suo riconoscimento entro il 21 novembre 2022
I bar e ristoranti che hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto “Wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.” di cui all’art. 1-ter, co.1, del D.L. n. 73/2021, potranno richiedere il contributo a fondo perduto, entro il 21 novembre 2022.
Tale contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre, al fine di sostenere la ripresa e la continuità delle attività.
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo in esame le imprese:
• alle quali è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021 per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e di hotel, ristoranti e catering (c.d. “HO.RE.CA”);
• che svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.
Codice ATECO:
56.10 : Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 : Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
56.30 : Bar e altri esercizi simili senza cucina
Il modello di Dichiarazione oltre a richiedere l’attestazione dei requisiti sopra descritti prevede l’indicazione dei seguenti elementi informativi:
• il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che intende beneficiare del contributo;
• nel caso in cui il soggetto dichiarante sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
• nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la partita IVA del soggetto cessato;
• il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che intende beneficiare del contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare del contributo sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
• il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione con delega di consultazione del Cassetto fiscale del dichiarante, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
2. Dichiarazione sostitutiva
Le istruzioni alla compilazione della Dichiarazione precisano che il regime “de minimis” esclude dagli aiuti le imprese operanti nei settori indicati nell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Qualora il dichiarante operi in più settori, deve altresì indicare, a seconda dei casi, che:
• l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime “de minimis” non abbiano beneficiato di aiuti;
• l’impresa opera anche nel settore economico del “trasporto di merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci per conto terzi non superino il massimale di 100.000,00 euro e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di 200.000,00 euro.
In quanto aiuto automatico fiscale, il contributo maggiorazione bar/ristoranti, si intende concesso ed è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale deve essere indicata la fruizione.
Nel caso di imprese aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il contributo è indicato nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno di imposta 2022, pertanto l’anno di registrazione e di concessione è il 2024.
Le istruzioni al riguardo precisano che ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regime “de minimis”, è necessario determinare l’ammontare complessivo di aiuti “de minimis” concessi al dichiarante nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Nel caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare, occorre quindi fare riferimento agli aiuti concessi nel triennio 2022-2024.
Per la compilazione del campo relativo all’ammontare complessivo degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, e l’ammontare dei medesimi aiuti imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi, il soggetto dichiarante deve tenere conto degli aiuti la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.
Occorre dunque tener conto degli:
• aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, concessi al beneficiario e registrati nel RNA da parte del soggetto concedente nell’esercizio finanziario in corso (2022), fino alla data di presentazione di detta dichiarazione;
• aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti automatici), fruiti dal soggetto beneficiario nell’esercizio finanziario in corso (2022) e in quello precedente (2021), fino alla data di presentazione di detta dichiarazione, la cui registrazione nel RNA avviene nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui sono stati fruiti (rispettivamente 2023 e 2022);
• aiuti automatici fiscali – compresi anche quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (art. 10, co. 7 del DM n. 115/2017) – dichiarati o da dichiarare nelle dichiarazioni fiscali presentate o da presentare nell’esercizio:
- finanziario in corso (dich. Redditi 2022),
- nel precedente (dich. Redditi 2021),
- nel successivo (dich. Redditi 2023)
e la cui registrazione nel RNA da parte dell’Agenzia delle entrate avviene nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle predette dichiarazioni fiscali (2023, 2022 e 2024).
Attenzione: le istruzioni alla compilazione della dichiarazione sostitutiva precisano che: “poiché gli aiuti del regime “de minimis” sono cumulabili con gli aiuti di Stato relativi al Temporary Framework ( ) questi ultimi non devono essere considerati ai fini della compilazione di detta dichiarazione.
3. Modalità e termini di trasmissione della dichiarazione
La Dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate e la sua trasmissione può essere effettuata a partire dal giorno:
7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.
A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
4. Determinazione del contributo e sua erogazione
L’ammontare del contributo spettante viene definito al termine del periodo di presentazione delle dichiarazioni sugli aiuti “de minimis”.
Le risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 10 milioni di euro, sono erogate alle imprese in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato la dichiarazione, con le seguenti modalità:
• il 70% delle risorse è ripartita in egual misura tra tutti i beneficiari;
• in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 100.000,00 euro;
• il restante 10% dell’assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 300.000,00 euro.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra:
• l’importo spettante;
• l’importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nell’apposita dichiarazione.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente sul quale è stato erogato il contributo di cui all’articolo 1-ter, co. 1, del D.L. n.73/2021.
L’Agenzia comunica al soggetto che ha inviato la Dichiarazione ovvero al suo intermediario delegato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” – l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo.
Qualora non siano superati i controlli nella stessa area del portale è comunicato il mancato riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.
4.1 La dichiarazione antimafia
Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nell’area riservata è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il dichiarante deve trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia con l’indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 co. 52 della L. 190/2012.
Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato:
• esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected];
• entro il 15.12.2022.
5. Controlli
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
• recupera il contributo non spettante con i relativi interessi;
• irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
6. Ravvedimento operoso
È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.
I suddetti versamenti devono essere effettuati:
• mediante il modello F24;
• utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 36.