Controllo del Green pass nei luoghi di lavoro
I datori di lavoro, anche del settore privato, potranno ricevere, su richiesta dei dipendenti, la certificazione verde. I lavoratori saranno così sollevati dalle verifiche quotidiane, per tutta la validità della certificazione. Lo prevede la Legge n. 165 del 19 novembre 2021, con la quale è stato convertito il Decreto Legge 127, che aveva già esteso al settore privato l’obbligo del green pass.
Questa modifica, frutto di un percorso di proposte, confronti ed emendamenti al quale ha preso parte anche Confartigianato Imprese, consente una semplificazione della gestione dei controlli delle certificazioni, in particolare con riguardo a quei lavoratori che operano in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro o che non accedono alla sede dell’azienda.
La consegna della certificazione potrà avvenire con modalità informatica ovvero anche cartacea.
Questa novità implica la necessità di rivedere le misura di sicurezza in materia di privacy e quindi l’adozione di misure specifiche volte a proteggere i dati contenuti nella certificazione, così come la rivisitazione del modello organizzativo.
Dovranno essere nominati formalmente i “delegati”, quali soggetti che saranno chiamati al trattamento dei dati relativi, così come all’atto del ricevimento della certificazione dovrà essere rilasciata al dipendente interessato una informativa adeguata ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Con riferimento invece alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa, con l’art. 3 bis della legge di conversione viene disposto che «per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli art. 9-quinquies, c. 7 e 8, e 9-septies, c. 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
Per quanto riguarda la possibilità per le imprese con meno di 15 dipendenti in forza di sospendere e sostituire i dipendenti sprovvisti di green pass, la legge di conversione con le modifiche apportate consente di rinnovare il contratto di sostituzione più volte e non solo una come disposto in precedenza.
I dieci giorni di durata per quanti riguarda il contratto a termine sostitutivo viene confermata la durata massina di dici giorni ma con precisazione che trattasi di giorni lavorativi.
Ultimo aspetto in evidenza concerne i soggetti impegnati in attività formative che sono anch’essi assoggettati a questa normativa e quindi all’obbligo di essere in possesso della certificazione “green pass”.