Covid 19. Premio ai dipendenti che si sono recati sempre al lavoro
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce i codici tributo
L’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.”.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).
Per il modello F24:
•“1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
•“169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In allegato Risoluzione 17 Agenzia Entrate.