Covid e infortunio sul lavoro
L’art. 42 D.L. 18/2020 qualifica l’infezione da Coronavirus quale infortunio sul lavoro qualora sia stata contratta in occasione di lavoro.
Ma quando si può dire che tale infezione è stata contratta al lavoro?
Il dubbio nasce dal fatto che la sua trasmissione è ubiquitaria e può avvenire tramite
a) il contatto con le goccioline di respiro (cd droplets emesse da un soggetto infetto
b) il contatto con cose su cui le stesse goccioline si sono depositate
Da qui emerge la necessità di stabilire il nesso di causa tra l’infezione e l’attività lavorativa.
L’art. 2 d.p.r. 1124/1965 dispone che 3 sono i presupposti affinché una lesione subita dal lavoratore sia qualificabile come infortunio sul lavoro a fini assicurativi:
– Evento lesivo
– Causa violenta/virulenta
– Occasione di lavoro
La causa violenta
Affermare che l’infezione da Coronavirus è equiparata all’infortunio sul lavoro significa dire che essa è originata da una causa violenta.
Cosa vuol dire?
Violenta è quella causa che arreca un pregiudizio alla persona del lavoratore agendo dall’esterno mediante un’azione concentrata nel tempo calato nel contesto del Covid 19 quale infezione derivante da agenti
patogeni, la causa violenta è costituita dal contatto tra l’agente biologico e il lavoratore in questo senso si dice che causa violenta causa virulenta
Ma è necessario, per il riconoscimento dell’infortunio, identificare il momento in cui è avvenuto il contagio? NO.
Anche se si tratta di infortunio, in questi casi la giurisprudenza applica i criteri indicati in materia di malattie professionali non tabellate
Per cui non è necessario stabilire esattamente quando è intervenuta l’infezione
Questo criterio vale sia a fini assicurativi sia nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore con riguardo a una possibile azione risarcitoria esercitata dal lavoratore.
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Covid-19 ed Infortunio sul lavoro