Dal DPCM del 24 ottobre, le novità per il settore alimentare
Dal DPCM del 24 ottobre, le novità per il settore alimentare.
Esporre un cartello
• È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Ristorazione
• Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie potranno erogare servizio al banco ed al tavolo dalle 5 alle 18, domenica compresa.
• Tavoli solo da 4 persone (fatta eccezione per i nuclei familiari conviventi).
• Dopo le 18 e fino alle 24 è consentito il servizio di consegna a domicilio o l’asporto ma non si potrà consumare il cibo acquistato nei luoghi pubblici, per strada e nelle piazze.
• Negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita la ristorazione senza limiti di orario ma limitata ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
• Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni precedenti;
• Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
• Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Commercio
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni ed è raccomandata l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11, ovvero:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Manifestazioni
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Vietate tutte le fiere anche quelle a livello nazionale e internazionale.
Per le riunioni della Pubblica amministrazione ed i meeting privati è raccomandata la videoconferenza.
Spostamenti
Gli spostamenti sono limitati, è una raccomandazione non divieto.
Il DPCM non introduce il divieto di spostamento ma si limita a raccomandare “fortemente” a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Mense per lavoratori
In attuazione della lett. ee) dell’art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell’allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche.
L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.