Decreto Green pass
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
In attesa di più precise indicazioni, di cui sarete informati tempestivamente, illustriamo i principali punti del provvedimento, che riguardano in particolare il settore privato.
CHI È TENUTO AD AVERE IL GREEN PASS
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza) chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi.
I lavoratori che non risultano in possesso del Green pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/2021; non avranno conseguenze disciplinari e avranno diritto a conservare il loro rapporto di lavoro. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né nessun altro compenso o emolumento.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
I CONTROLLI
Saranno i datori di lavoro a dover garantire il rispetto della normativa nell’ambiente di lavoro. Entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. Inoltre, dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
LE SANZIONI
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Le nostre sedi sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento sul contenuto del Decreto, ma rimaniamo in attesa di più precise indicazioni da parte delle autorità competenti.
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