Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104
E’ stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 con misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Il Decreto è entrato in vigore il 15 agosto 2020.
In attesa di approfondimenti e disposizioni attuative, di seguito riportiamo le principali misure a disposizione dei datori di lavoro previste dal Decreto Agosto.
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19” (ART. 1)
I periodi di cassa integrazione, assegno ordinario (FIS-FSBA) e Cig in deroga sono incrementati di ulteriori 9 settimane + ulteriori 9, per complessive 18 settimane, per il periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020.
Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro senza oneri a loro carico.
Si potrà accedere alle ulteriori 9 settimane solo se si sono utilizzate (autorizzate) tutte le precedenti 9 alle seguenti condizioni:
• senza contribuzione aggiuntiva, se il datore di lavoro ha registrato una riduzione del fatturato di almeno il 20% o se si tratta di azienda di nuova costituzione;
• con contribuzione aggiuntiva del 9% sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se il datore di lavoro ha subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
• con contribuzione aggiuntiva del 18% sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se il datore di lavoro non ha subito una riduzione del fatturato.
La riduzione di fatturato va verificata confrontando il primo semestre del 2019 ed il medesimo semestre del 2020.
Le domande di accesso ai trattamenti introdotti dal Decreto agosto devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, tale termine decadenziale è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 30 settembre 2020.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini per l’invio di tali dati sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 30 settembre 2020 se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
In attesa delle circolari attuative, l’Istituto previdenziale, con il messaggio n. 3131/2020, ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto Agosto sulle modalità di trasmissione delle domande di trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario.
Per quanto riguarda la prestazione dell’Assegno ordinario Covid-19 erogata dal Fondo FSBA alle imprese artigiane si rimanda ad una specifica informativa non appena il Fondo avrà completato l’aggiornamento del sistema.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (ART. 3)
In alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali di cui sopra, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale il Decreto Agosto prevede che sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del “doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020”, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’applicazione pratica dell’agevolazione resta subordinata alle istruzioni operative dell’Inps.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo annuale pari a 8.060 €. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni. Non è richiesto che le nuove assunzioni determinino un incremento occupazionale. L’applicazione pratica dell’agevolazioni resta subordinata alle istruzioni operative dell’Inps.
PROROGA E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE – ABROGAZIONE DELLA PROROGA AUTOMATICA (ART. 8)
Con il Decreto Agosto Viene estesa la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato anche in assenza delle causali, qualora previste, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fino al 31 dicembre 2020.
È stata abrogata la disposizione (art. 93, comma 1 bis L.77/2020) che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, e dei contratti di lavoro degli apprendisti (per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca) di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto legislativo n. 81/2015 per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 14)
Resta fermo il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi. In deroga al divieto, si potrà licenziare solo:
• in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale;
• terminate le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali Covid-19 o terminati i 4 mesi di esonero contributivo previsti da quest’ultimo decreto.
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi (articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22);
• con riferimento ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)
A rettifica di quanto previsto dai Decreti-legge precedenti, i versamenti sospesi (marzo, aprile e maggio 2020) potranno essere versati:
• per il 50% in una unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate (senza sanzioni ed interessi), con prima rata da versare entro il 16/09/2020;
• il restante 50% mediante rateizzazione in massimo 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16/01/2021 (senza sanzioni ed interessi).
Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 99)
Restano sospesi sino al 15 ottobre 2020 i pignoramenti su stipendi e pensioni dell’Agenzia della Riscossione.
RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)
Solo per l’anno in corso, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, è elevato ad € 516,46 (anziché € 258,23).
Per informazioni: Nucleo Assistenza Sindacale-Contrattuale 049-8206361/362/368.