Decreto-Legge AIUTI-bis: credito d’imposta sulle forniture di energia elettrica e gas
Rispetto alla versione da noi visionata al momento dell’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto scorso, l’ultima versione che abbiamo potuto acquisire e che in base ad un ragionevole affidamento andrà in Gazzetta Ufficiale (allegata alla presente), contiene alcuni miglioramenti che derivano dal nostro intervento nei confronti del Governo. Nel merito: l’azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico anche per le utenze altri usi con potenza superiore a 16,5KW e l’obbligo per i venditori di fornire, su richiesta dei clienti, il calcolo dell’aumento e del credito di imposta spettante anche per il terzo trimestre. In mancanza di tale intervento, quest’ultima misura di semplificazione sarebbe valsa per il secondo semestre dell’anno in corso ma non per il terzo a cui il DL AIUTI-bis ha esteso la detrazione d’imposta su energia elettrica e gas prevista per le imprese non energivore e non gasivore.
Tra le misure di particolare rilievo per le imprese previste dal DL AIUTI bis, segnaliamo:
1) L’azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 per tutte le utenze non domestiche. Evidenziamo che nella versione in entrata nel Consiglio dei ministri del provvedimento, tale azzeramento era previsto solo per le utenze domestiche e le utenze non domestiche con potenza disponibile fino a 16,5 kW (art.4).
2) Lo stop alla revisione unilaterale dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas fino al 30 aprile 2023. È sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (art.3).
3) L’estensione del credito di imposta del 15% dell’acquisto di energia elettrica e del 25% dell’acquisto di gas previsto dal DL AIUTI per il II trimestre, al III trimestre dell’anno in corso, a condizione che si sia verificato un aumento del 30% nel raffronto tra II trimestre dell’anno in corso al II trimestre del 2019. Estensione dell’obbligo del venditore, già previsto dal DL AIUTI, anche per il III trimestre di fornire su richiesta del cliente finale una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il III trimestre dell’anno 2022 nelle modalità definite da ARERA. Considerato che ARERA ha definito il contenuto della già menzionata comunicazione con la delibera 29 Luglio 2022 373/2022/R/COM allegata, è ragionevole immaginare che l’intervento dell’Autorità si limiterà ad un mero aggiornamento temporale dell’obbligo del venditore, lasciando immutato il contenuto della comunicazione (art.6).
4) La riduzione dell’IVA al 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e mantenimento nel IV trimestre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022 (art.5).
Allegati utili
1) Il primo chiarimento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per l’energia elettrica – Circolare n. 13/E 13 maggio 2022
2) Il secondo chiarimento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per l’energia elettrica che risponde alla maggior parte dei quesiti raccolti ed inviati da Confartigianato – Circolare n. 25 11 luglio 2022.
3) La delibera ARERA prevista dall’ art.2 comma 3 bis del DL Aiuti che definisce il contenuto della comunicazione del venditore su richiesta del cliente finale, nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il II trimestre dell’anno 2022 e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Delibera 373/2022/R/COM
4) Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta spettante per l’acquisto di gas- Circolare_Gas