Decreto-Legge AIUTI-bis
E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 9 Agosto 2022 n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il testo recepisce gran parte delle istanze migliorative proposte da Confartigianato nei confronti del Governo derivanti dal precedente Decreto Aiuti.
Nel merito segnaliamo:
• l’azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico anche per le utenze altri usi con potenza superiore a 16,5KW
• l’obbligo per i venditori di fornire, su richiesta dei clienti, il calcolo dell’aumento e del credito di imposta spettante anche per il 3° Trim. ‘22.
In mancanza di tale intervento, quest’ultima misura di semplificazione sarebbe valsa per il 2° semestre dell’anno in corso ma non per il terzo a cui il DL AIUTI-bis ha esteso la detrazione d’imposta su energia elettrica e gas prevista per le imprese non energivore e non gasivore.
Tra le misure di particolare rilievo per le imprese previste dal DL AIUTI bis, segnaliamo:
1. L’azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 4° Trim. ’22 per tutte le utenze non domestiche. Evidenziamo che nella versione in entrata nel Consiglio dei ministri del provvedimento, tale azzeramento era previsto solo per le utenze domestiche e le utenze non domestiche con potenza disponibile fino a 16,5 kW (art.4);
2. Lo stop alla revisione unilaterale dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas fino al 30 aprile 2023. È sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (art.3).
3. L’estensione del credito di imposta del 15% dell’acquisto di energia elettrica e del 25% dell’acquisto di gas previsto dal DL AIUTI per il 2° Trim. ’22, al 3° Trim. ‘22, a condizione che si sia verificato un aumento del 30% nel raffronto tra 2° Trim. ’22 e 2° Trim. ‘19. Estensione dell’obbligo del venditore, già previsto dal DL AIUTI, anche per il 3° Trim. ’22 di fornire su richiesta del cliente finale una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il 3° Trim. ‘22 nelle modalità definite da ARERA. Considerato che ARERA ha definito il contenuto della già menzionata comunicazione con la delibera 29 Luglio 2022 373/2022/R/COM allegata, è ragionevole immaginare che l’intervento dell’Autorità si limiterà ad un mero aggiornamento temporale dell’obbligo del venditore, lasciando immutato il contenuto della comunicazione (art.6)
4. La riduzione dell’IVA al 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e mantenimento nel IV trimestre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022 (art.5).