Decreto Ristori
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il decreto è entrato in vigore dal 29 ottobre 2020.
Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.
Di seguito le principali misure introdotte.
1. Contributi a fondo perduto
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
2. Proroga della cassa integrazione
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
• al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
• al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
4.Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)
Il termine per la presentazione del modello, relativa all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.
5.Ammortizzatori sociali (art. 12, cc. 1-8, 12, 13)
Una delle principali misure introdotte riguarda la proroga della cassa integrazione. Vengono infatti disposte altre 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.
La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
6.Licenziamenti (art. 12, cc. 9-11)
Il D.L. 137/2020 interviene anche sul divieto di licenziamento. In particolare Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 31 gennaio 2021, resta preclusa, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
7.Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12, cc. 14-17)
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale predetti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3, D.L. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 104/202, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto in esame.
L’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
8. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (art. 13)
Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto in esame e che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
I benefici in oggetto sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
9.Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo – Art. 15
È prevista una indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
10.Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente (art. 22)
Il Decreto Ristori estende lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, dispone che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio minore di 16 anni (in precedenza il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di contatto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati o all’interno di strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
11. Credito d’imposta sugli affitti
Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
12. Cancellazione della seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
13. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono previste:
• una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
• la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.
14 Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
• 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
• 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
• 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
• 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
15. Reddito di emergenza
A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.
16. Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
17. Sostegno allo sport dilettantistico
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.
18. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
19. Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
• lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
• l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
20. Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
• per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
• per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
Per maggiori informazioni
Misure di tipo fiscale contributivo: Nucleo tributario 049 8206329
MIsure di tipo contrattuale: Nucleo contrattuale 049 8206361