Depositi temporanei di rifiuti
Nuova ordinanza Giunta Regione Veneto ampia quantità e tempi per lo smaltimento
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 41 del 15 Aprile 2020, pubblicata nel BUR n. 52 del 17 Aprile 2020, è stato diffuso l’atteso provvedimento sul deposito preliminare, sulla messa in riserva e sul deposito temporaneo di rifiuti ampliando le quantità ed tempi in ragione delle criticità gestionali dovute dell’emergenza sanitaria.
In particolare, per quanto riguarda le aziende artigiane produttrici di rifiuti, sono state aumentate le quantità permesse in deposito temporaneo prima dell’avvio al loro recupero o smaltimento e la durata del loro deposito presso l’azienda.
Infatti originariamente le quantità permesse e l’intervallo di tempo massimo concesso dal Testo Unico Ambientale erano a scelta del produttore:
Cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
Al raggiungimento della quantità massima di 30 metri cubi di cui al massimo di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi e con un limite temporale di deposito al massimo di 12 mesi
Con il provvedimento in oggetto si avranno le seguenti variazioni
Cadenza semestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
Al raggiungimento della quantità massima di 60 metri cubi di cui al massimo di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi e con un limite temporale di deposito al massimo di 18 mesi.
Per quanto riguarda i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive possono essere conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto che anche i DPI utilizzati dalle imprese di sanificazione che intervengono in un ambiente dove era presente un soggetto contagiato devono essere trattati allo stesso modo degli altri DPI.
Maggiori informazioni
Ufficio Ambiente
Piazza de Gasperi 22
Roberto Mazzucato
Tel 049 8206311