Covid 19. Le misure in vigore da aprile
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 che introduce nuove misure per il superamento della fase emergenziale da Covid-19. Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene le seguenti disposizioni di interesse:
SALONI, CENTRI ESTETICI E SERVIZI ALLA PERSONA
Fino a giovedì 31 marzo vige l’obbligo di controllo per tutti i clienti di verifica del green pass base (sopra i 12 anni).
A partire da venerdì 1 aprile 2022 viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso alle attività di servizio alla persona: pertanto non dovrà più essere richiesta alcuna certificazione verde ai clienti . Viene eliminata la necessità del green pass base anche per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali
PISCINE, CENTRI BENESSERE, SPA…
Resta invece in vigore, almeno fino al 30 aprile, l’obbligo di esibire il Green pass rafforzato per accedere ai centri benessere anche all’interno di strutture ricettive o per le attività che si svolgono al chiuso.
RISTORAZIONE
Per tutti i servizi di ristorazione al chiuso, svolti al bancone o al tavolo, incluse mense con catering continuativo su base contrattuale dal primo al 30 aprile è sufficiente esibire il green pass base. Inoltre viene confermata l’eccezione prevista per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati che potranno accedervi senza green pass.
PROTOCOLLI SICUREZZA E LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Il nuovo Decreto stabilisce che il Ministro della Salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.
In attesa quindi di vedere pubblicato nuove linee guida, rimangono in vigore per ora le consuete e già note misure di contenimento del contagio, come da linee guida stabilite a dicembre scorso: mantenere l’elenco delle prenotazioni per un periodo di 14 giorni, attuare il distanziamento di 1mt di separazione, rendere disponibili prodotti di igienizzazione delle mani, assicurare adeguata pulizia e disinfezione, ecc., utilizzare sempre la mascherina negli ambienti al chiuso
OBBLIGO USO MASCHERINA
ll Decreto specifica che, almeno fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso permane l’obbligo di indossare le mascherine.
Nello specifico, si richiede l’uso della mascherina FFP2 nei seguenti casi
-accesso e utilizzo di alcuni mezzi di traporto (tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado);
– spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportivi.
– Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori (compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari) che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
POSITIVITA’ E QUARANTENE
Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare;
Viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
GREEN PASS BASE
Viene richiesto per la partecipazione a corsi di formazione pubblici e privati
L’obbligo del green pass base per i lavoratori del settore privato viene previsto fino al 30 aprile. Dal 1° al 30 aprile 2022 è necessario il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.
GREEN PASS RAFFORZATO
Viene ancora richiesto per la partecipazione a
– convegni e congressi;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
– feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
-attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
– partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
OBBLIGO VACCINALE
Il decreto interviene modificando alcune disposizioni in tema di obblighi vaccinali. In particolare, fermo restando l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni – cittadini italiani e di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale –, fino al 30 aprile 2022 questi dovranno possedere e, su richiesta, esibire un green pass base, anziché rafforzato, per accedere ai luoghi di lavoro. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, resta la sanzione pecuniaria di 100 euro.
Per una conoscenza completa di tutte le misure si rimanda al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale qui scaricabile