Emergenza Covid. Tutti gli aiuti alle famiglie
Rivolgiti al nostro Patronato Inapa per bonus baby sitting, centri estivi, reddito di emergenza
Il patronato Inapa di Confartigianato Padova è a vostra disposizione per darvi la giusta assistenza nella richiesta di contributi previsti nei vari DPCM a sostegno delle famiglie che durante questa emergenza sanitaria hanno avuto difficoltà economiche e sociali Qui di seguito un approfondimento che illustra quali aiuti si possono richiedere e chi ne ha diritto.
Per saperne di più manda una email a: [email protected] o chiama lo 049 8206332
Reddito di emergenza
Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di emergenza inserito nel decreto Rilancio?
E’ destinato alle famiglie e alle persone scoperte da altre forme di sostegno e con Isee inferiore ai 15.000 euro.
A chi spetta il Reddito di emergenza?
le persone e i nuclei familiari residenti in Italia con un patrimonio immobiliare inferiore ai diecimila euro. La soglia aumenta di 5.000 euro per ogni membro del nucleo familiare diverso dal richiedente ma non può superare il tetto dei 20.000 euro. L’ISEE non deve superare i 15.000 euro. Inoltre non potranno fare richiesta persone e nuclei familiari che hanno già beneficiato di altri sostegni varati ad esempio con il decreto Cura Italia. Inoltre non hanno diritto al Reddito di emergenza le famiglie con un persona che riceve una pensione o dove c’è un lavoratore con una retribuzione lorda superiore all’importo del Reddito di emergenza. Non potendo cumularsi con altri sostegni, vengono esclusi dal Rem i percettori del Reddito di Cittadinanza, che non potranno quindi integrare.
Quanto ammonta l’importo del contributo?
L’importo del Reddito di emergenza va dai quattrocento agli ottocento euro e varia in base a fattori legati al nucleo familiare (numero di componenti, numero di persone maggiorenni, presenza di minorenne in famiglia). Il Rem sarà erogato per due mesi salvo proroghe future.
Come e quando presentare la domanda ?
Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2020.
BONUS BABY SITTER
A chi spetta il bonus baby sitter: i requisiti per richiederlo
Il bonus baby sitter spetta alle famiglie (anche affidatarie) con bambini al di sotto dei 12 anni. Oltre a questa condizione, vi è un altro requisito, ovvero che nel nucleo familiare non sia presente un beneficiario di altre misure di sostegno (come la Naspi e la cassa integrazione ordinaria). Chi ha beneficiato già del bonus baby sitter da 600 euro potrà richiedere solo altri 600 euro, mentre non è possibile usufruire del voucher qualora si sia già beneficiato del congedo parentale straordinario o del bonus nido. Se si ha più di un figlio, sarà possibile richiedere due bonus che tuttavia non dovranno superare l’importo massimo di cui si ha diritto (quindi, nel caso di una famiglia di due figli a cui spetta un bonus da mille euro, si potrà richiedere il voucher da 500 euro per ciascun figlio).
A quanto ammonta il Bonus?
Il nuovo tetto massimo del bonus baby sitter, così come stabilito nel decreto Rilancio, è di 1000 e di 2000 euro in relazione al lavoro svolto dai genitori, e può essere richiesto da quelle famiglie con bambini che non abbiano compiuto 12 anni alla data del 5 marzo 2020.
- il bonus da 1200 euro spetta a genitori che lavorano in realtà produttive private, ma anche ai lavoratori autonomi con partita IVA o a coloro che appartengono alla gestione separata della previdenza sociale;
- il bonus sale a 2000 euro per quelle categorie di lavoratori considerate “a rischio” durante la pandemia di Covid-19: appartengono a questa categoria tutto il personale sanitario pubblico e privato, gli addetti al soccorso pubblico e alla pubblica sicurezza.
Come fare richiesta?
E’ possibile recarsi presso il patronato INAPA per inoltrare la domanda: dopo aver compilato correttamente i moduli e aver inoltrato la domanda, bisognerà accedere al proprio libretto famiglia per finalizzare l’operazione e poter letteralmente effettuare l’appropriazione del bonus.
BONUS CENTRI ESTIVI
Al beneficio può accedere:
- chi non ha mai presentato la domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del genitore richiedente;
- chi ha già fruito del bonus baby-sitting nella prima fase dell’emergenza, per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).
In questo secondo caso, il genitore può presentare una nuova richiesta di bonus per ottenere l’importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L’importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI (DOMANDE ENTRO 15 LUGLIO 2020)
Il decreto rilancio prevede due possibilità in aiuto a due categorie di lavoratori stranieri: “i clandestini”, totalmente sprovvisti di un titolo di soggiorno e coloro che hanno un permesso ormai scaduto e non rinnovato.
1. Coloro che sono totalmente sprovvisti di un permesso di soggiorno (clandestini), ma hanno già un lavoro o qualcuno che sia disposto ad assumerli, potranno chiedere che il datore di lavoro dichiari l’esistenza del contratto di lavoro in corso, oppure che concluda un nuovo contratto di lavoro.
La condizione determinante è tuttavia che lo straniero irregolare dimostri di essere arrivato in Italia prima dell’8 marzo 2020, quando è scoppiata l’emergenza Covid, e di non essersi allontanato dall’Italia per tutto questo periodo. Lo straniero dovrà dimostrare la sua presenza in Italia prima dell’8 marzo, con documentazione proveniente da organismi pubblici, come ad esempio il Comune, la Prefettura, la Questura o tramite l’attestazione di presenza sul territorio italiano.
Potranno regolarizzare la propria presenza in Italia, gli stranieri che lavorano nei settori dell’agricoltura (ma anche allevamento pesca e connesse attività), nonché i lavoratori domestici come colf, badanti o assistenti di persone con handicap anche se non coabitano col datore di lavoro.
2. La seconda categoria di stranieri per i quali è prevista la regolarizzazione è quella di coloro che si trovano in Italia con un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato né convertito in altro permesso. Per costoro è prevista la possibilità di fare domanda di permesso di lavoro temporaneo per sei mesi, e se in questo periodo di tempo trovano un lavoro stabile, potranno convertire il permesso temporaneo in un permesso per motivi di lavoro subordinato (art. 103 comma 2 D.l Rilancio).