Energia e gas. C’è ancora tempo per richiedere il credito di imposta
Il DL 21/2022, anche conosciuto come DL Ucraina, al fine di far fronte agli aumenti vertiginosi dei costi energetici, sia di energia elettrica che di gas, ha introdotto un credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022 in favore di imprese non energivore (art.3) e non gasivore (art.4). Su impulso del sistema Confartigianato, al fine di semplificare la fruizione di tale agevolazione, il DL 50/2022 (DL Aiuti) ha stabilito che è un diritto del cliente finale a richiedere il calcolo dell’incremento di costo, il tutto a condizione che il venditore che lo riforniva nel primo trimestre 2019 sia il medesimo che lo ha rifornito nei primi due trimestri del 2022.
Il suddetto provvedimento, tra l’altro, chiariva come, per non incorrere in sanzioni, il venditore dovesse rispondere alla richiesta del cliente finale entro 60 giorni dalla scadenza del II trimestre. A fare chiarezza sui contenuti della comunicazione del venditore è quindi intervenuta la Delibera n. 33 di ARERA la quale in data 29 luglio fissava per il 29 agosto scorso il termine entro il quale il venditore avrebbe dovuto rispondere alla richiesta del cliente finale. Date le tempistiche, Confartigianato ha segnalato come la concomitanza con la pausa estiva avrebbe potuto generare difficoltà nella proposizione della richiesta al venditore da parte delle imprese associate.
Su richiesta di Confartigianato, i venditori i cui riferimenti sono riportati di seguito, si sono dichiarati disponibili ad evadere richieste tardive delle imprese associate.
Le richieste potranno essere accettate a condizione che le imprese richiedenti come da normativa, presentino i seguenti requisiti:
- per il credito per la fornitura di energia elettrica, siano imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300 del 27 dicembre 2017;
- per il credito per la fornitura gas, siano imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 17;
- per entrambi i crediti d’imposta, il venditore con il quale erano in fornitura durante il primo trimestre 2019, sia lo stesso con il quale erano in fornitura nei primi due trimestri del 2022.
Come precedentemente indicato, al fine di semplificare e velocizzare l’invio delle richieste, di seguito si riportano gli indirizzi e le modalità organizzative prescelte dagli operatori che si sono resi disponibili. In allegato, altresì, un fac-simile di richiesta da inviare ai fornitori.
Enel Energia
Enel Energia ha predisposto un modulo proprio in allegato alla presente circolare. Il modulo va compilato ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’oggetto indicato.
Indirizzo PEC: [email protected]
Oggetto PEC: “CREDITO DI IMPOSTA” + “RICHIESTA CALCOLO” + Codice Fiscale, Partita IVA dell’azienda – Impresa associata a Confartigianato
Modulo qui scaricabile
Modello Fac Simile_richiesta-credito-imposta-Enel
Servizio Elettrico Nazionale
Servizio Elettrico Nazionale ha predisposto un indirizzo PEC ed un oggetto per la stessa.
Indirizzo PEC: [email protected]
Oggetto PEC: “CREDITO DI IMPOSTA” + Richiesta calcolo + il Codice Fiscale, la Partita IVA oltre ai dati identificativi della fornitura relativa all’azienda richiedente (POD, numero cliente) – Impresa associata a Confartigianato
Plenitude (ex EniGaseLuce)
Indirizzo PEC: [email protected]
Edison
Indirizzo PEC: [email protected]
Sorgenia
Indirizzo PEC: [email protected]
Il DL 21/2022, anche conosciuto come DL Ucraina, al fine di far fronte agli aumenti vertiginosi dei costi energetici, sia di energia elettrica che di gas, ha introdotto un credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022 in favore di imprese non energivore (art.3) e non gasivore (art.4).
Su impulso del sistema Confartigianato, al fine di semplificare la fruizione di tale agevolazione, il DL 50/2022 (DL Aiuti) ha stabilito che è un diritto del cliente finale a richiedere il calcolo dell’incremento di costo, il tutto a condizione che il venditore che lo riforniva nel primo trimestre 2019 sia il medesimo che lo ha rifornito nei primi due trimestri del 2022.
Il suddetto provvedimento, tra l’altro, chiariva come, per non incorrere in sanzioni, il venditore dovesse rispondere alla richiesta del cliente finale entro 60 giorni dalla scadenza del II trimestre.
A fare chiarezza sui contenuti della comunicazione del venditore è quindi intervenuta la Delibera n. 33 di ARERA la quale in data 29 luglio fissava per il 29 agosto scorso il termine entro il quale il venditore avrebbe dovuto rispondere alla richiesta del cliente finale.
Date le tempistiche, Confartigianato ha segnalato come la concomitanza con la pausa estiva avrebbe potuto generare difficoltà nella proposizione della richiesta al venditore da parte delle imprese associate.
Su richiesta di Confartigianato, i venditori i cui riferimenti sono riportati di seguito, si sono dichiarati disponibili ad evadere richieste tardive delle imprese associate.
Le richieste potranno essere accettate a condizione che le imprese richiedenti come da normativa, presentino i seguenti requisiti:
- per il credito per la fornitura di energia elettrica, siano imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese energivore di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 300 del 27 dicembre 2017;
- per il credito per la fornitura gas, siano imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 17;
- per entrambi i crediti d’imposta, il venditore con il quale erano in fornitura durante il primo trimestre 2019, sia lo stesso con il quale erano in fornitura nei primi due trimestri del 2022.
Come precedentemente indicato, al fine di semplificare e velocizzare l’invio delle richieste, di seguito si riportano gli indirizzi e le modalità organizzative prescelte dagli operatori che si sono resi disponibili. In allegato, altresì, un fac-simile di richiesta da inviare ai fornitori.
Enel Energia
Enel Energia ha predisposto un modulo proprio in allegato alla presente circolare. Il modulo va compilato ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’oggetto indicato.
Indirizzo PEC: [email protected]
Oggetto PEC: “CREDITO DI IMPOSTA” + “RICHIESTA CALCOLO” + Codice Fiscale, Partita IVA dell’azienda – Impresa associata a Confartigianato
Modulo proprio in allegato alla presente
Servizio Elettrico Nazionale
Servizio Elettrico Nazionale ha predisposto un indirizzo PEC ed un oggetto per la stessa.
Indirizzo PEC: [email protected]
Oggetto PEC: “CREDITO DI IMPOSTA” + Richiesta calcolo + il Codice Fiscale, la Partita IVA oltre ai dati identificativi della fornitura relativa all’azienda richiedente (POD, numero cliente) – Impresa associata a Confartigianato
Plenitude (ex EniGaseLuce)
Indirizzo PEC: [email protected]
Edison
Indirizzo PEC: [email protected]
Sorgenia
Indirizzo PEC: [email protected]
Questo è il modello di PEC che si può utilizzare
Va evidenziato come il sollecito invio delle richieste inerenti il credito spettante per il II° trimestre 2022 garantirà la possibilità di fruire del citato credito da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Infine, si sottolinea che il Dl Aiuti bis ha previsto l’estensione di tali crediti d’imposta al III trimestre 2022 con eguale diritto al calcolo in caso di identità del fornitore ed uguale termine di scadenza, vale a dire 60 giorni dalla conclusione del trimestre di spettanza. In attesa della prevista Delibera ARERA di attuazione è ragionevole ipotizzare che il termine per inviare la richiesta al venditore scadrà il 29 novembre prossimo.
Per informazioni vi invitiamo a contattare:
Sportello SOS Energia
Confartigianato Imprese Padova
Piazza de Gasperi 22
Tel. 049 8206385