Energia: nuovi limiti e orari per i riscaldamenti
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato nei giorni scorsi il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
Come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale, questi limiti dovranno essere applicati alla prossima stagione invernale.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. In presenza di situazioni climatiche particolarmente gravi, le autorità comunali possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, con proprio provvedimento motivato. L’importante sarà garantire una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono diminuiti di 1° C.
ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento. Gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini questo prospetto.
Provincia di Padova – ZONA E
La provincia di Padova rientra nella ZONA E che prevede:
• 13 ore di esercizio al giorno
• Periodo Accensione 22/10/’22 – 07/04/‘23
• dalle ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno la durata giornaliera di attivazione degli impianti
• 19 °C di temperatura
Le riduzioni hanno delle esenzioni: non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili, agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Le esenzioni significative per i nostri Associati
- Art. 4 Comma e: Non si applicano agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- Art. 5 Comma a: Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano a edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività.
- Art. 7: Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
Secondo il “comma c” non si applica agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.