FSBA – I dettagli dell’accordo Interconfederale
E’ stato sottoscritto in data 4 marzo 2022 l’Accordo Interconfederale Regionale (all.to “accordo procedure 4 marzo 2022”) che regola la procedura di informazione e consultazione sindacale per la fruizione dell’assegno di integrazione salariale FSBA.
La procedura sindacale è in vigore dal 7 marzo 2022 e le aziende, per accedere all’ammortizzatore, dovranno comunicare mediante il modello “Allegato 1 Modello FSBA 2022”, preventivamente alla decorrenza della sospensione, CONGIUNTAMENTE a CGIL, CISL e UIL (Area Vasta – Interprovinciali) nonché a una delle Associazioni Artigiane Provinciali, (Confartigianato, CNA o Casartigiani), la richiesta di sospensione, indicando periodo e lavoratori interessati.
L’accordo prevede una durata massima di 4 settimane o comunque un numero di settimane che saranno successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo.
Persistendo i motivi che hanno giustificato la prima richiesta, dovrà essere in seguito esperita integralmente una nuova procedura per giungere alla sigla di un nuovo accordo.
Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 6 marzo: la procedura potrà essere attivata entro il 30 marzo 2022, con valenza retroattiva, a valere per 4 settimane.
Per una analisi puntuale dell’accordo, viene allegato il testo relativo Accordo e modulistica di riferimento.
ACCORDO PROCEDURE 04 MARZO 2022
Modello FSBA versione Marzo 2022
Verbale accordo AIS_versione Marzo 2022
Modello FSBA Marzo 2022_eventi climatici
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