FSBA COVID 19
Sono state definite dalle parti sociali datoriale e sindacali le procedure per l’utilizzo dell’ammortizzatore FSBA COVID 19, per il periodo gennaio 2021 – giugno 2021.
I criteri sono stati stabiliti dal verbale di accordo del 25 gennaio scorso, con il quale sono state recepite le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio n. 178/2020.
Le ipotesi che si presentano sono le seguenti:
a) Per i datori di lavoro che abbiano già sottoscritto nel corso del 2020 un verbale per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa con causale covid, anche se in seguito prorogata o meno nella sua durata, dovranno inviare il modello allegato con l’indicazione della nuova scadenza, che non potrà andare oltre il 30 giugno 2021.
Analogamente dovranno operare quei datori che pur avendo comunicato la ripresa dell’attività lavorativa, terminato il periodo di sospensione, abbiano la necessità di ricorrere ad un nuovo periodo di sospensione a decorrere dal 1 gennaio 2021.
I datori di lavoro che avessero esaurito per effettiva fruizione, anticipatamente rispetto al 30 giugno 2021 le 12 settimane di prestazione FSBA COVID19 previste dalla legge di bilancio, potranno accedere alla prestazione dell’assegno ordinario (no covid 19) se “non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento”.
b) I Datori che si trovino nella condizione di non aver mai in precedenza utilizzato la prestazione FSBA COVID 19 e ne abbiano la necessità di attivarlo nel periodo gennaio – giugno 2021, dovranno seguire la sindacale contenuta nell’accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020 (allegato2).
Precisazioni:
i periodi già autorizzati e non consumati, residui al 31/12/2020, sono azzerati e non saranno quindi considerati;
il modello D06 dovrà essere prodotto solo per lavoratori che non siano mai stati in precedenza interessati dalla procedura.
Per ulteriori informazioni:
Nucleo Assistenza Sindacale-Contrattuale tel. 049-8206361/362/368