Green pass per chi opera all’interno delle scuole
Il Decreto Legge n.122 del 10 Settembre scorso impone l’obbligo di green pass, fino al 31 dicembre 2021, a tutti coloro che accedono nelle scuole ad esclusione degli studenti. Il green pass è obbligatorio anche nelle università, sia per il personale docente e non docente e per gli studenti.
Pertanto, tutti di dipendenti delle imprese che operano all’interno delle scuole (ad esempio: servizi mensa, servizi di pulizia, manutenzione impianti ecc..) dovranno essere muniti di green pass.
Il decreto prevede, inoltre, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie. Quindi dal 10 ottobre tutti gli addetti delle imprese che lavorano in tali strutture dovranno essere vaccinati.
I controlli relativi al green pass e all’obbligo vaccinale dei dipendenti sono posti in capo anche al datore di lavoro.
Le sanzioni amministrative previste per l’accesso (senza green pass in scuole, università, e senza vaccino in strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, o per il mancato controllo da parte dei datori di lavoro) vanno da euro 400 a euro 3.000 e possono raddoppiare in caso di reiterazione.