Green pass: esenzioni attività essenziali
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato stamani il DPCM che, come anticipato con la circolare del 10 gennaio scorso (prot n. 5), contiene l’elenco delle attività escluse dall’obbligo del green pass, previsto dal decreto-legge 1/22.
Il testo conferma quanto da noi indicato in risposta ai numerosi quesiti che ci sono pervenuti nelle ultime settimane.
Per quanto concerne le imprese, le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del green pass (né “base” né “rafforzato”) sono quelle alimentari e di prima necessità, per le quali è consentito l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio (allegato al DPCM):
• esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
• prodotti surgelati;
• animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
• carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• articoli igienico-sanitari;
• medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
• articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• materiale per ottica;
• combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Consulta la tabella delle attività consentite con o senza Green Pass
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Inoltre, il provvedimento consente l’accesso – senza green pass – anche ad ulteriori attività e servizi per esigenze di:
– salute (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie);
– sicurezza (accesso agli uffici delle Forze di polizia e delle polizie locali);
– giustizia (accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione di denunzie indifferibili e urgenti).
Il DPCM, che sarà efficace dal 1° febbraio 2022, precisa che il rispetto delle misure in esso previste sarà assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
Alla luce del provvedimento, si conferma l’interpretazione fornita sull’ambito di applicazione dell’obbligo di green pass “base” alle sole attività del settore del commercio e non anche genericamente a tutte le “attività di tipo commerciale”, in cui sarebbero ricadute anche le attività artigiane di servizi (tra cui autoriparazione, impianti, etc.) e di produzione.
Pertanto, il green pass “base” andrà richiesto solo per l’accesso alle attività commerciali, all’ingrosso e al dettaglio, individuate secondo la classificazione Ateco, ad eccezione delle suddette attività esentate dal DPCM.
Rimane fermo l’obbligo di green pass “base” anche per i servizi alla persona, con riferimento ai quali si rileva che in una delle Faq pubblicate sul sito del Governo abbiamo riscontrato difformità rispetto a quanto previsto dal DL 1/22, che abbiamo prontamente segnalato al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute.
Infatti, a differenza di quanto affermato nella Faq:
• il green pass “rafforzato”, con riferimento ai servizi alla persona, è richiesto solo per i centri benessere (sia al chiuso sia all’aperto) e per i centri termali (art. 8, c. 1, del DL 122/21 e art. 1, c. 4, del DL 229/21), mentre per tutti gli altri è sufficiente il green pass “base” (art. 3, c. 1, lett. a) del DL 1/22);
• le sartorie non sono ricomprese tra i servizi alla persona, in quanto sono contraddistinte da un codice Ateco diverso (14.13.20);
• tra i servizi alla persona rientrano anche i servizi di cura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04) e organizzazione di feste e cerimonie (codice Ateco 96.09.05).