Covid. Scuole, Università e Trasporti. Le novità da settembre
Giovedì 5 agosto si è riunito il Consiglio dei Ministri e ha stabilito nuove misure per la ripresa delle attività di istruzione a partire da settembre. Queste le principali novità
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza con l’obbligo di usare la mascherina.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass
Trasporti
A decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione. In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo di aerei, navi, traghetti, treni, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Leggi tutte le nuove misure stabilite dal Consiglio dei Ministri di giovedì 5 agosto cliccando qui
Restano valide le misure adottate nel precedente Consiglio del 22 luglio:
- Prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale
- Green Pass (certificazione che attesta almeno la prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 di validità 6 mesi o l’ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) obbligatorio a partire dal 6 agosto per:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri per l’infanzia, i centri estivi
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
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Come verificare la validità del Green Pass
Le modalità per effettuare le verifiche sul possesso di idonea certificazione per l’accesso ai locali da parte dei titolari dell’esercizio o loro delegati sono contenute nel DPCM 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, relativo a «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”.
Secondo l’art. 13 comma 1 del suddetto provvedimento la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario. Per la lettura occorre scaricare un’apposita app da uno dei seguenti link, a secondo del sistema usato (IOS o ANDROID).
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
Per la verifica della corrispondenza tra chi mostra la certificazione e l’intestatario della stessa può essere richiesta dal verificatore, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 13 richiamato, l’esibizione di un documento d’identità.
Inoltre, evidenziamo che al momento le norme vigenti non impongono il possesso del Green Pass da parte del personale dipendente delle imprese di ristorazione.
Leggi le disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Nuove disposizioni per la gestione della Quarantena
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).
Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .
Leggi tutte le nuove disposizioni per la quarantena scaricando la circolare del Ministero della Salute