Il fotografo può operare nelle zone rosse?
Si, alla luce del DPCM 14 2 marzo 2021, nelle zone rosse è possibile svolgere l’attività di fotografo e nello specifico sia le attività con codice Ateco 74.20.19 “Altre attività di riprese fotografiche” sia quelle con codice Ateco 74.20.20 “Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa”.
Tali attività non rientrano, infatti, tra quelle sospese ai sensi del Capo V del DPCM che reca le misure di contenimento per le zone rosse.
Per quanto riguarda le singole attività, si ricorda che nel codice Ateco 74.20.19 rientrano anche “i ritratti fotografici quali foto formato tessera”, che pertanto – nel rispetto delle regole di sicurezza – sono da ritenersi ugualmente consentite.
Analogamente, nel codice Ateco 74.20.20 è ricompresa la stampa rapida di fotografie che è, quindi, anch’essa consentita.
Per quanto concerne gli spostamenti del fotografo che si rechi presso il committente, ad esempio per servizi video fotografici presso terzi, questi sono da considerarsi senz’altro consentiti in quanto motivati da esigenze di lavoro, anche qualora vengano effettuate fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa o opera il professionista.
E’ quindi consentito effettuare un servizio fotografo durante le celebrazioni religiose o civili, mentre si ricorda che il DPCM vieta “le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”.
Diversamente, gli spostamenti del cliente che si rechi presso lo studio fotografico potrebbero essere oggetto di contestazioni in quanto gli spostamenti nelle zone rosse sono consentiti, anche all’interno del comune, solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tra questi spostamenti rientrano quelli per la richiesta di preventivi, la visione dei lavori in sospeso, la firma contratti, etc. Tali spostamenti potrebbe essere oggetto di rilievi da parte delle autorità di controllo, qualora non siano ritenute adeguate le ragioni addotte nell’autocertificazione. Sarebbe, quindi, opportuno limitarli al massimo, facendo ricorso per quanto possibile a contatti telefonici o email. Si consiglia, inoltre, di rivolgersi preventivamente alla Prefettura competente per ottenere un chiarimento su tale aspetto.
Inoltre, occorre considerare che nelle zone rosse sono consentite anche le attività di “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” con codice Ateco 47.48.20. Pertanto agli studi fotografici che svolgono anche tale attività di vendita si applicano le misure anti-Covid dettate per gli esercizi commerciali, tra cui la previsione di accessi scaglionati, il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, etc.
Infine, per quanto concerne le misure di sicurezza, ed in particolare l’utilizzo delle mascherine, si rileva che le “Linee guida per l’apertura delle attività economiche” (allegato 9 del DPCM) non prevedono una specifica scheda tecnica per l’attività di fotografo.
Lo stesso DPCM, tuttavia, in ordine alle attività professionali raccomanda (non obbliga) che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.
Alla luce di questo richiamo, si ritiene che possano trovare applicazione le misure dettate per altri settori in cui – per la tipologia di prestazione svolta – non sia possibile per il cliente indossare la mascherina. Tale situazione è consentita ad esempio, nell’attività dei servizi estetici, ogni qual volta il concreto trattamento non consenta l’utilizzo delle mascherine, anche ove la distanza tra l’operatore e il cliente sia inferiore ad un metro.
Si ritiene, quindi, che anche per anche per i fotografi sia possibile svolgere l’attività in studio senza che il soggetto fotografato indossi la mascherina, purché questo avvenga alla maggiore distanza possibile e limitatamente al tempo necessario per effettuare gli scatti. Inoltre, sarà responsabilità del fotografo individuare le migliori modalità per ridurre il rischio di contagio, quali ad esempio l’areazione del locale.
Rimane fermo, invece, per il fotografo l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo in cui sarà a contatto con altri soggetti.
Si ricorda che va sempre verificata l’esistenza di ulteriori norme restrittive emanate nelle ordinanze regionali e comunali.