Imballaggi, rifiuti speciali e rifiuti urbani: si cambia
Il 26 settembre 2020 è stata una data importante per il settore industriale e ambientale italiano: è entrato infatti in vigore il d.lgs. 116/2020 – cosiddetto “Decreto Rifiuti” – che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”.
Sul piano normativo, con il d.lgs. 116/2020 vengono recepite le prime due direttive europee che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui quali vengono apportate le principali trasformazioni dell’ordinamento attuale. Con questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del d.lgs n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale) e a questo nuovo testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.
Rifiuti Speciali e Rifiuti Urbani
La prima sostanziale trasformazione riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani quando essi siano “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.
Una diretta conseguenza riguarda il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche. Il comma 2 bis del decreto ribadisce che le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma dovranno solo comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite attestazione rilasciata, appunto, dal gestore scelto.
La detassazione: cosa cambia in termini di tariffa?
Un aspetto interessante è introdotto dal comma 10 in cui è chiaramente specificato che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (secondo appunto la nuova definizione), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione dell’operatore scelto) “sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”.
Detto in parole povere, le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti saranno detassate in proporzione a quanti rifiuti avviano al recupero tramite l’operatore scelto. Le aziende potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici, ma in questo caso il comma 10 stabilisce un vincolo quinquennale: chi sceglie di conferire ad un operatore pubblico sarà vincolato per 5 anni a quell’operatore e non potrà “passare” ad un operatore non pubblico. Questo vincolo non è previsto, invece, per chi si avvale di un operatore privato.
Ricapitoliamo i punti fondamentali:
1) Alcune tipologie di rifiuti speciali (“rifiuti simili”) vengono assimilate ai rifiuti urbani solo per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi di riciclo nazionale.
2) Le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato già dal 26 settembre 2020.
3) Le aziende che scelgono l’operatore privato devono essere detassate per la quota di rifiuti avviati al recupero.
4) Le utenze non domestiche che sceglieranno un operatore pubblico saranno vincolate a questo operatore per i successivi 5 anni, senza possibilità di recesso ed eventuale passaggio ad una gestione tramite operatore privato. Il vincolo inverso invece non è previsto. Dunque, dal privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni no.
Tracciabilità
Il decreto parla ampiamente dei meccanismi di tracciabilità dei rifiuti e di fatto spiana la strada al nuovo registro elettronico dei rifiuti, il Rentri, che andrà definitivamente a sostituire il vecchio registro cartaceo e il Sistri (la cui adozione è stata tormentata e fallimentare).
In attesa che il nuovo registro elettronico sia operativo, si continuerà con il vecchio sistema ma il decreto stabilisce le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico, riporta in maniera più estesa l’elenco dei soggetti obbligati ed esonerati introducendo la novità sostanziale del non obbligo di compilazione del registro rifiuti per le aziende che producono rifiuti considerati non pericolosi al di sotto degli undici dipendenti, conferma le tempistiche delle annotazioni (10 giorni lavorativi dal momento in cui si produce il rifiuto.
Se il registro è affidato alle associazioni di categoria i tempi di registrazione variano in 30 giorni) e modifica la tempistica per la conservazione dei registri da cinque a tre anni. Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari (art. 193 comma 4), che contiene anche la previsione della trasmissione della quarta copia mediante l’invio di PEC; sono poi raddoppiati i limiti quantitativi (rispettivamente 20 Tonnellate Rifiuti NON Pericolosi e 4 Tonnellate di Rifiuti Pericolosi) sotto i quali vi potete affidare alla tenuta del registro da parte delle Associazioni di Categoria; chi volesse valutate questa opportunità valutando onerose o non gestibili internamente le nuove disposizioni, ci contatti inviando una e-mail a [email protected].
Rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore del bene
La Responsabilità estesa del produttore del bene, il cui acronimo è ERP, nasce dal principio secondo il quale l’inquinamento ha un costo che deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. L’Unione Europea, ormai da vent’anni, basa le sue politiche di raccolta differenziata coinvolgendo in maniera diretta dal punto di vista finanziario e organizzativo i produttori e distributori dei beni.
Questo approccio ha la finalità di stimolare l’internalizzazione dei costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto ed incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità.
Questo principio veniva esposto a suo tempo nella direttiva europea n. 98 del 2008 sui rifiuti e la direttiva europea 2018/851 (una delle quattro del Pacchetto Economia Circolare) lo rafforza, stabilendo che la responsabilità del produttore debba essere estesa anche ai beni durevoli. Secondo quest’ultima direttiva, i produttori possono finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali.
End of Waste ed Economia Circolare
La norma definisce i passaggi normativi per la piena operatività della preparazione per il riutilizzo. Un successivo decreto dovrà stabilire le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo. E’ prevista l’adozione di modalità autorizzative semplificate per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
Introduce il trasporto intermodale che non rientra nelle attività di stoccaggio (art. 183, comma 1, lettera aa), a condizione che la sosta non superi il termine finale di 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito.
Istituisce il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti per definire i criteri e le linee strategiche ai quali Regione e Province autonome dovranno attenersi nell’elaborazione della pianificazione in materia. Il programma dovrà essere adottato entro 18 mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
Stabilisce le regole per il calcolo degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, stabiliti dall’articolo 181 del D.lgs. 152/2006.
Rilevanti sono infine le modifiche contenute negli allegati, tra cui:
• la sostituzione dell’elenco rifiuti con l’elenco rifiuti (EER) allegato alla Decisione 955/2014/UE aggiornato alle modifiche apportate dalla Commissione;
• l’aggiornamento del quadro dei nuovi obiettivi, sia complessivi sia per singole tipologie di rifiuti di imballaggio, che dovranno essere raggiunti entro il 2025 e il 2030;
• l’introduzione dei requisiti per la riutilizzabilità e la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio da applicarsi sino all’adozione del decreto interministeriale in materia;
• la revisione dell’elenco dei rifiuti assimilabili e delle 29 categorie di attività che producono rifiuti assimilabili ai sensi del nuovo articolo 183 del D.lgs. 152/2006 (rimangono escluse le attività agricole e connesse e l’ex. Categoria 20 Attività Industriali con capannoni di produzione).
Per vostra utilità segnaliamo anche la nota di Confartigianato in merito leggibile a questo link
AMBIENTE_Carta_Cartone_non_rifiuti_24_Ore_25_Sett_2020
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Coordinatore dell’Area Tecnica – Sicurezza Ambiente Energia
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