Inail ha pubblicato il modello OT23
Con la pubblicazione dell’istruzione operativa n. 7507 del 2022, l’istituto ha infatti pubblicato il nuovo modello chiarendo le novità in riferimento al punteggio conseguibile e agli interventi di nuova introduzione.
Le novità introdotte sono:
– l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
– la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
– la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
– la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
– la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
– l’inserimento dell’intervento E-19 1;
– la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
– la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.
I requisiti per poter accedere alla riduzione non cambiano e sono:
• Rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
• Regolarità contributiva ed assicurativa;
• effettuazione, nell’anno solare precedente, di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. C’è tempo fino al 31/12/2022 per effettuarli.
Per accedere alla riduzione, l’azienda dovrà presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2023, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto e relativa agli interventi effettuati nell’anno solare 2022.
Modello OT23 2023 Guida alla compilazione
Per informazioni ed assistenza contattare l’ ufficio sicurezza al numero di telefono 0498206358.