Introdotto obbligo di indicazione dei CCNL del settore edile applicati negli atti di affidamento e nelle fatture
La circolare dell’agenzia delle entrate 19/E del 27 maggio 2022 ha fornito chiarimenti in merito.
L’art. 28-quater del decreto sostegni-ter ha introdotto all’art. 1 nella legge di bilancio, il comma 43-bis, la cui norma prevede che per i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 (1)di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali, quali la detrazione 110%; – detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche; – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; – opzione per sconto in fattura e cessione del credito, c.d. bonus mobili, c.d. bonus verde) possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Nel richiamare l’attenzione sulla forma scritta dell’atto di affidamento dei lavori, si precisa:
- L’applicazione: in base all’articolo 23-bis del “decreto ucraina”, modificando il comma 43-bis, ha precisato che tale previsione riguarda affidamenti di opere in genere, edili e non edili, che presentano un ammontare di importo complessivo superiore a 70.000,00 euro. La normativa deve essere applicata anche se l’indicazione sulle fatture e sugli affidamenti del CCNL riguarderà soltanto le imprese edili.
- L’obbligo: di applicazione dei contratti collettivi di settore e di richiamarli formalmente nei rispettivi documenti (atto di affidamento e fattura) riguarda solo i lavori di natura edili, (allegato X del Dlgs 81/2008) (1) con precisazione che sono quindi esclusi i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro. (Chi effettua lavori edili deve applicare ed indicare il contratto applicato; Chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha l’obbligo di indicazione.) “Il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La norma, riferendosi a “datori di lavoro” esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti, ossia da imprenditori individuali (anche se si avvalgono di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che non sono inquadrati come dipendenti). La normativa non è applicabile per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità ecc.) in quanto non sono considerate “opere”. Inoltre, tali spese sono escluse dal computo della somma di 70.000 euro.
- I predetti obblighi trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.
La data determinante al fine dell’applicazione della norma è quella di avvio dei lavori. Risulta importante, in presenza di “comunicazioni edilizie” presentate agli uffici tecnici dei Comuni, tenere conto della data di inizio lavori comunicata dal committente.
Potrà senz’altro accadere che, ad un preventivo di spesa complessivo dei lavori da effettuare inferiore alla soglia dei 70.000 €,
per effetto di
• varianti apportate in corso d’opera;
• rincaro dei materiali utilizzati;
• cambio dei materiali da utilizzare con altri più pregiati;
venga superata “a consuntivo” la soglia complessiva di 70.000 euro.
In questi casi sarà senz’altro possibile “integrare” l’atto di affidamento lavori (attenzione sempre alla forma scritta), mentre per le fatture prive dell’annotazione, come da circolare 19/E/2022, andrà richiesta all’impresa esecutrice dei lavori la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il CCNL applicato per i lavori eseguiti e documentati dalle fatture.
- La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia, come confermato dalla circolare dell’agenzia 19/E, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
“Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.”
In ogni caso la stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che resta fermo il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Per quali bonus è applicabile la normativa
Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:
– Superbonus, previsto dall’articolo 119;
– Recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
– Efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
– Adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013;
– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
– Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
– Detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020;
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
– Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR46;
– Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
E’, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
Quali sono i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile
Chi commissiona o appalta lavori edilizi privati connessi alle detrazioni edilizie per importi superiori a € 70.000 deve assicurarsi che le imprese realizzatrici applichino per i propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero:
• CCNL edilizia industria PMI firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore;
• CCNL edilizia artigianato firmato da Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai e dai sindacati;
• CCNL edilizia industria e cooperative firmato da Ance, Alleanza delle Cooperative e organizzazioni sindacali.(
I lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008:
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile