La Direttiva quadro europea in materia di rifiuti
Si parla molto di rifiuti, riciclo, riuso, ma da dove derivano questi termini?
Nel 2008 Parlamento europeo e Consiglio emanano quella che, a distanza di dieci anni e fino all’anno scorso, era la direttiva di riferimento per quanto riguarda i rifiuti.
Nel 2018 interviene la nuova Direttiva 2018/851, che modifica in minima parte gli obiettivi della precedente stabilendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.
All’articolo 3 si trovano alcune importanti definizioni:
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
Rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;
Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
«recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.
Nella direttiva viene inoltre stabilita una gerarchia dei rifiuti: una sorta di ordine di priorità che va dalla prevenzione allo smaltimento, passando per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altro tipo.
Indirizzandosi agli Stati membri, l’Unione Europea indica loro che ogni azione in ambito rifiuti debba essere orientata ad “incoraggiare opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo”, in modo pienamente trasparente e nel rispetto della normativa nazionale inerente la consultazione e il coinvolgimento di cittadini e soggetti interessati.
Ogni step della gerarchia deve idealmente portare ad una riduzione dei rifiuti e a un maggior controllo sulla filiera produttiva che permetta di adottare efficaci misure di prevenzione e riciclo/riuso.
Molto importanti sono gli allegati, che elencano in maniera precisa le operazioni di smaltimento, le operazioni di recupero, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti ed esemplificano una serie di misure di prevenzione dei rifiuti, non esaustive ma sicuramente utili per indirizzare le azioni dei destinatari della direttiva; con le recenti modifiche viene introdotto altresì un allegato relativo ad esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti.
Qui il testo della direttiva, così come modificata dalla nuova Dir. (UE) 2018/851.