Lavoratori autonomi occasionali
La legge n. 2155/20221 che ha convertito il Decreto Fiscale DL 146/2021, ha introdotto, per contrastare forme elusive di impiego di lavoratori autonomi occasionali, un obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro.
Con nota n. 29 del 11 gennaio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanata di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono state fornite le prime indicazioni per adempiere al suddetto obbligo, che riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.
In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021 l’invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il 18 gennaio 2022.
Per quei rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni e integri gli applicativi in uso, si legge nella Nota, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio in relazione al luogo ove la prestazione lavorativa deve essere eseguita.
(es [email protected] ). L’elenco completo è riportato in calce alla nota n. 29 del 11 gennaio 2022.
Per completezza si riporta la citata nota dell’ispettorato.
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