Lavoro agile e congedi per i genitori
Efficacia
Dal 13 Marzo 2021 al 30 Giugno 2021.
Beneficiari
1. Genitore lavoratore dipendente;
2. Non spetta se l’altro genitore è già beneficiario dei medesimi trattamenti;
3. Non spetta se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Nei casi indicati ai punti 1 e 2, il congedo spetta nel caso in cui il richiedente sia genitore di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure elencate nella scheda.
Eventi tutelati
Necessità di assistere il proprio figlio convivente minore di anni 14 o di età compresa fra 14 e 16 anni (a seconda della tipologia di congedo di seguito riportata), per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della:
– sospensione della didattica in presenza;
– durata dell’infezione da SARS Covid-19;
– quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Misure a favore dei genitori di figli conviventi di eta’ inferiore a 14 anni e dei genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi della l. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza o ospitati in centri diurni assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura
Il lavoratore, in presenza di uno degli eventi tutelati può:
a) Svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ove non sia possibile
b) Astenersi dal lavoro beneficiando di un congedo INPS per il quale spetterà un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata con i medesimi criteri dell’indennità di maternità. Per tale periodo spetta la copertura contributiva figurativa, mentre non maturano i ratei di mensilità aggiuntive (il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020).
N.B. I periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa) fruiti dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021 per gli eventi tutelati sopra indicati, possono essere convertiti, a domanda, nel
congedo di cui alla lettera b), con diritto alle indennità ivi riportate.
Misure a favore dei genitori di figli conviventi di eta’compresa fra i 14 e 16 anni
Il lavoratore, in presenza di uno degli eventi tutelati può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Misure a favore dei genitori di figli conviventi di eta’ inferiore a 14 anni iscritti alla gestione separata inps o lavoratori autonomi
Il lavoratore autonomo, in presenza di uno degli eventi tutelati, può fruire di uno o più bonus nel limite massimo complessivo di 100 € settimanali
a) Per l’acquisto di servizi di baby sitting tramite libretto di famiglia;
b) Per l’scrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia art. 2 DL 65/17, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (beneficio incompatibile con il bonus asili nido).