Lavoro agile
Con la conversione del Decreto Aiuti bis sono state prorogate diverse disposizioni in materia di lavoro agile.
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 25bis del decreto viene ripristinata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del lavoro agile emergenziale (che era venuta a scadenza il 31 agosto u.s.), in virtù della quale è possibile ricorrere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa senza necessità di stipulare l’accordo con il lavoratore.
In merito agli obblighi di comunicazione, il ripristino del lavoro agile emergenziale comporta anche la proroga fino al 31 dicembre 2022 della relativa procedura semplificata che consente di comunicare esclusivamente i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in modalità agile.
Con riferimento a tale ultimo aspetto appaiono tuttavia necessari ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in particolare per precisare quale sia la procedura per effettuare la comunicazione, ovvero se, alla luce della proroga, si possa continuare a fare riferimento alla modulistica e all’applicativo informatico utilizzato dalle aziende fino allo scorso 31 agosto o se il riferimento sia alla nuova procedura definita dal Ministero del Lavoro con DM n. 149/2022 (cfr. circolare confederale prot. n. 1082 del 31 agosto u.s.).
In merito alle altre disposizioni che sono state oggetto di proroga, si segnala che ai sensi dell’art. 23bis, comma 1, del decreto, per i lavoratori in condizione di fragilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020 in virtù della quale tali lavoratori svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Prorogato, infine, fino al 31 dicembre 2022, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.