Legge di Bilancio: tutte le novità legate al fisco, al credito e al mondo contrattuale
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge n. 178/2020 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni in tema di fisco, credito, lavoro e previdenza, in attesa dei relativi provvedimenti attuativi e delle indicazioni operative.
Per maggiori informazioni o approfondimenti
Per la parte fiscale: Nucleo Tributario Confartigianato Upa Servizi, tel 049 8206351 – 049 8206315 – email: [email protected]
Per la parte contrattuale: Nucleo Contrattuale Confartigianato Upa Servizi, tel 049 8206361 – 049 8206362 – email: [email protected]
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NOVITA’ FISCALI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 58, lett. a)
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
– schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
– micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – commi 58, lett. b) e 60
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
DETRAZIONE PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA
Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 16-bis, la detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
“BONUS MOBILI” – comma 58, lett. b)
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus
mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
La spesa massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.
“BONUS FACCIATE” – comma 59
Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, è confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
NUOVO “BONUS IDRICO” – commi da 61 a 65
È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di
O sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
O sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;
su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
In particolare il nuovo beneficio spetta per:
O la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
O la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.
NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – comma 66
Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE
Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:
1) la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022.
Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);
2) per gli interventi eseguiti da:
– condomini;
-persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
3) per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali anziché 5.
Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.
INTERVENTI AGEVOLABILI
Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:
O tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
O tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Impianti solari fotovoltaici
Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Colonnine ricarica veicoli elettrici
Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:
O la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
O la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
€ 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
€ 1.500 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
€ 1.200 per edifici plurifamiliari / condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine;
considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
O un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico;
impianto per il gas;
impianto per l’energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale;
O oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.
ASSICURAZIONE RILASCIO ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI
Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell’art. 119 è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:
O non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
O preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
O garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.
PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%
Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020 è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.
ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE CON DETRAZIONE DEL 50% – comma 68
Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi:
O le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.8.2013 (come precedentemente previsto);
ovvero O per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.
BONUS VERDE – comma 76
Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, è disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
O “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
O realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
BONUS VEICOLI ELETTRICI – commi da 77 a 79
In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore
a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW
di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).
Il contributo in esame:
O è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all’esaurimento delle risorse;
O è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.
Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.
DETRAZIONE SPESE VETERINARIE – comma 333
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata
da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
BONUS BEBÈ – comma 362
È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come
modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al
31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE.
BONUS CULTURA 18ENNI – commi 576 e 611
È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18
anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale
È altresì confermata l’estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza
era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).
BONUS PUBBLICITÀ – comma 608
È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede
anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti
pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
commi da 1051 a 1063 e 1065
E’ previsto il riconoscimento di specifici crediti di imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.06.2023 qualora sia accettato l’ordine del venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).
In particolare l’agevolazione c.d. “Transizione 4.0 è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto :
– beni materiali e immateriali “generici”;
– beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
– beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.
Va evidenziato che relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.06.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine/acconti) aventi ad oggetto i suddetti beni la Finanziaria 2020 già riconosce la spettanza di specifici crediti di imposta. Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.
CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE
commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067
È confermata la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:
O ricerca e sviluppo;
O transizione ecologica;
O innovazione tecnologica 4.0;
O altre attività innovative.
La misura del credito spettante nonché il limite massimo sono differenziati a seconda dell’attività.
É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sotto progetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.
BONUS FORMAZIONE 4.0 – comma 1064, lett. i) e l)
È confermato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) sostenute fino al 31.12.2022.
È inoltre confermata l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 e pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:
O spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
O costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
O costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
O spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE
commi da 1087 a 1089
In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:
O persone fisiche;
O esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il
miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare delle spese non può essere superiore:
O per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
O per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale.
Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO – commi da 1098 a 1100
L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle
spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.
È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile
in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 1122 e 1123
In sede di approvazione per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
O terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
O partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:
O alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
O al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).
NOVITA’ CONTRATTUALI
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (art.1, commi 8-9)
Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista all’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (art. 1, commi 10-15)
La norma modifica per il biennio 2021 e 2022 la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017). In particolare, si prevede per le nuove assunzioni di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 107, della Legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Inoltre, per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
La misura spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’esonero è concesso nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020) e l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (art. 1, commi 16-19)
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero già previsto dall’art. 4, Legge n. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e sono concesse ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19 e subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.
Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi per autonomi e professionisti (art. 1, commi 20-22)
È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
• dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano
subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
• dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL. Con decretazione interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.
Rientro al lavoro delle madri lavoratrici (art. 1, comma 23)
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia per il sostegno a misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. L’attuazione della misura è demandata alla decretazione interministeriale.
Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363)
La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
È inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Decontribuzione Sud (art. 1, commi 161-169)
È previsto un esonero contributivo per il periodo 2021-2029 in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari:
al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, mentre per il periodo
successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 279)
È prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali.
Proroga Ammortizzatori Covid ed esonero contributivo alternativo agli stessi (art. 1, commi 299-303; 305-308; 312- 314)
È prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che riguardino lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021. Tali 12 settimane, esenti dal pagamento del contributo addizionale, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
• il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
La norma riconosce ai datori di lavoro che non richiedano i suddetti interventi un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.
Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (art. 1, commi 309-311)
È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.
Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
• dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile;
• in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.
Politiche attive e assegno di ricollocazione (art. 1, commi 324-327)
È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
Entro 60 giorni è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che definisca le prestazioni connesse al GOL.
Contratto di espansione interprofessionale (art. 1, comma 349)
Il comma 349 – intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
Ulteriori disposizioni in materia pensionistica (art. 1, commi 336, 339, 345, 350)
È prevista la proroga di Opzione donna per il 2021 per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020. Viene confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale che consente di percepire un’indennità in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori svantaggiati. Viene estesa fino al 2023 la c.d. isopensione per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Viene poi prevista una novità pensionistica di vantaggio riguardante il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico per cui anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.
ISCRO (art. 1, commi 386-401)
È istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto, né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiari di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve essere presentata in via telematica all’INPS, entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, fissato a pena di decadenza.
Per poter presentare domanda, occorre:
• essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni;
• avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
• aver dichiarato, nell’anno precedente la richiesta, un reddito non superiore a 8.145 euro;
• essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Lavoratori fragili (art. 1, commi 481-484)
Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
NOVITA’ CREDITO
Proroga agevolazioni del Fondo di Garanzia (MCC)
Con la legge finanziaria 2020 sono state prorogate fino al 30 giugno 2021, le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia, previste dal DL Liquidità, per supportare le PMI a far fronte alle proprie esigenze finanziarie peggiorate dalle conseguenze del Covid-19.
Nello specifico, si riportano le principali:
– Garanzia dello Stato MCC al 100% per finanziamenti fino a 30.000 €.
Su prestiti fino a 30 mila euro l’intervento del Fondo copre il 100% con durata massima di 10 anni (con 2 anni di preammortamento) senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito.
Fermo restando l’importo massimo di 30 mila €, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile.
N.B. Per le operazioni fino a 30mila con copertura al 100% la Legge di Bilancio 2021, oltre alla proroga, prevede l’aumento della durata massima dei finanziamenti da 10 a 15 anni, la rettifica del metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.
– Garanzia dello Stato MCC al 90% per importi superiori ai 30 mila euro.
La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario. L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore.
Proroga Moratoria su prestiti PMI
La legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria sui finanziamenti a micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di Partita Iva.
Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga sarà automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31/01/2021 o, per alcune imprese del comparto turistico entro il 31/03/2021.
Per coloro che non hanno ancora richiesto di beneficiare della moratoria, possono farlo fino a fine gennaio 2021.
Scarica qui le slide di sintesi delle principali novità della Legge di Bilancio realizzate da Confartigianato