Rinnovo contratto regionale di lavoro dell’area Meccanica
In data 1 dicembre è stato sottoscritto il Contratto di Lavoro per i dipendenti delle imprese dell’area Meccanica della regione Veneto.
Tra le previsioni contrattuali specifiche da prendere quanto prima in esame, data la loro particolare immediata operatività, sono quelle contenute nell’articolo 8/bis.
Il tema riguarda il welfare aziendale su base contrattuale.
Le parti sociali, nel valutare positivamente gli effetti generati dall’azione straordinaria, introdotta con il CCRL del 1 luglio del 2020 a favore dei lavoratori delle imprese artigiane dei settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione, con questo contratto del 1 dicembre hanno inteso rendere strutturale questo strumento.
La disciplina viene estesa anche alle imprese dei settori orafi/argentieri ed affini e alle imprese artigiane e non artigiane del settore odontotecnico. Per tali settori dal 2024, con erogazione prevista entro il 12 gennaio 2025, gli importi annui destinabili a soluzioni di welfare sono specificamente declinati all’art. 8 /bis del CCRL. Gli importi espressi maturano in quote mensili e il relativo valore si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.
Ai fini della maturazione della quota mensile, si terrà conto, inoltre, del fatto che i lavoratori siano a tempo pieno o a tempo parziale, con orario di lavoro uguale o superiore al 50%, ovvero inferiore al 50% nel mese di erogazione.
Per le imprese artigiane dei settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione, gli importi da destinare a soluzioni di welfare vengono fissati in valori diversi, da considerare come complessivi e limitatamente al periodo di validità del presente CCRL, a partire con l’annualità 2022 e a seguire 2023 e 2024.
Gli importi indicati maturano in quote mensili, il cui valore si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo e ai fini della maturazione della quota mensile si terrà conto se i lavoratori sono a tempo pieno o a tempo parziale, con orario di lavoro uguale o superiore al 50%, ovvero inferiore al 50%, nel mese di erogazione. Per i lavoratori “part-time” che cessino anticipatamente il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, ai fini della verifica della soglia del 50% si terrà conto dell’orario di lavoro ridotto nel mese di cessazione.
Per i lavoratori assunti con contratto intermittente la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento, utilizzando il medesimo criterio del part time di cui sopra.
Hanno diritto agli importi riportati nel modello “allegato 5”, da destinare a soluzioni di welfare:
• per l’anno 2022 i lavoratori non in prova in forza alla data di stipula del presente contratto in proporzione all’attività effettivamente svolta in tale anno di riferimento, in base ai criteri sotto indicati;
• per gli anni successivi i lavoratori non in prova con riferimento all’attività effettivamente svolta in ciascuno di tali anni, in base ai criteri sotto indicati.
Con riferimento al periodo di imposta 2022, l’importo di welfare potrà essere utilizzato anche per rimborsare al lavoratore le spese per le utenze domestiche, ricorrendone le condizioni di legge.
La scelta di utilizzare questa modalità di welfare verrà riconosciuta al lavoratore che presenti espressa richiesta scritta al datore di lavoro, corredata della documentazione probatoria di legge.
• Se non ricorrono le condizioni di legge o nel caso in cui il lavoratore non presenti la relativa documentazione,
• laddove non sia offerta dal datore di lavoro una soluzione di welfare aziendale,
l’importo equivalente del valore del welfare verrà liquidato al lavoratore, nella busta paga di dicembre 2022 , entro il termine del 12 gennaio dell’anno successivo.
La forma di welfare sotto forma di “rimborso utenze domestiche” potrà essere applicata anche per gli anni successivi al 2022, se dovesse essere prorogata.