Legge di Bilancio 2023: novità materia di lavoro
Vediamo in sintesi le novità di maggiore interesse
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 S.O. n. 43, prevede importanti disposizioni in materia di lavoro in vigore dal 1° gennaio 2023.
Incentivi all’occupazione
La Legge di Bilancio prevede per il 2023 tre misure incentivanti l’occupazione.
(Si precisa che la loro applicazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea)
1) Esonero contributivo per assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36
Riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato effettuate nel 2023 di lavoratori di età inferiore ai 36 anni e che in precedenza non abbiano avuto rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
I datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, a loro carico, fino ad un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati con sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Si evidenzia che per poter beneficiare di questo esonero occorre non aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi per giustificato motivo oggettivo di lavoratori inquadrati con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
2) Esonero contributivo per l’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di percettori del reddito di cittadinanza
A favore dei datori di lavoro che nel 2023 stipulano contratti a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato contratti a tempo determinato con soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi fino all’importo massimo di 8.000 euro su base annua.
3) Incentivo all’occupazione femminile
È esteso al 2023 l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 lavoratrici svantaggiate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Ai fini del diritto allo esonero contributivo le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per i tempi indeterminati e nel caso di trasformazione di contratto a termine in indeterminato.
Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori
Sulla scia delle misure già adottate nel 2022, anche per il 2023 è prevista una riduzione dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici), pari al:
• 2% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 2.692 euro;
• 3% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.923 euro.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo nel mese di dicembre sono maggiorati del rateo di tredicesima spettante.
Detassazione premi di risultato
La Legge di Bilancio incentiva l’erogazione di un salario variabile prevedendo la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile sulle somme erogate nel 2023 a titolo di:
• premi di risultato la cui erogazione è legata al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
oppure
• partecipazione agli utili dell’impresa;
nei limiti di 3.000 euro a favore dei dipendenti con un reddito da lavoro non superiore nell’anno precedente quello di erogazione a 80.000 euro.
Si evidenzia che l’adesione da parte delle aziende associate a Confartigianato Imprese Padova in virtù dell’Accordo Regionale il cui rinnovo è in fase di sottoscrizione tra le Parti sociali consente di applicare il regime fiscale agevolato sopra illustrato.
Detassazione delle mance
A partire dal 2023 le somme erogate (anche con mezzi di pagamento elettronici) dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari) con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 Euro sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
La nuova norma prevede che tali somme non siano utili al calcolo del trattamento di fine rapporto e siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il lavoratore può rinunciare al beneficio e optare per la tassazione e la contribuzione ordinaria.
Proroga smart working per i lavoratori fragili
Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di lavorare in smart working.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare ai lavoratori fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche mediante l’adibizione a diversa mansione a parità di inquadramento.
La proroga del diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 marzo 2023 è riservata ai dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni elencate dal Dm Salute del 4 febbraio 2022, adottato in base all’articolo 17, comma 2, del Dl 221/2021.
Prestazioni occasionali (Voucher)
Si estende l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali ai sensi del D.L. n. 50/2017.
In particolare, viene innalzato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi che, nel corso di un anno civile, ciascun datore di lavoro può corrispondere per prestazioni occasionali alla totalità dei lavoratori.
Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Inoltre, è ampliato il numero massimo dei dipendenti a tempo indeterminato che un datore di lavoro può occupare per poter utilizzare prestazioni di lavoro occasionale. Il limite dimensionale passa infatti da 5 a 10 dipendenti (numero medio di dipendenti del semestre precedente).
L’INPS, in un comunicato stampa pubblicato in data 2 gennaio 2023, informa che è a lavoro per adeguare i sistemi informativi alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 in materia di Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione occasionale.
Congedo parentale
Per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 si prevede l’incremento dal 30% all’80% dell’indennità di congedo parentale riconosciuta dall’Inps per un mese da beneficiare in alternativa tra i genitori entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).
Proroga della CIGS per cessazione dell’attività
La Legge di Bilancio 2023 proroga a tutto il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
Tale possibilità è subordinata alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza di una delle seguenti ipotesi:
• risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
• sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
• siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell’azienda in oggetto.