Disegno di Legge n. 413 “Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
Il 16 dicembre 2022 è stato depositato al Sentato il Disegno di Legge n. 413 dal titolo “Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane” ed ora a distanza di poche settimane la 9ª Commissione permanente ha iniziato il suo esame avviando così l’iter per la sua approvazione che ha vista convolta anche Confartigianato invitata ad esprime la propria opinione sul testo nell’audizione del 30 marzo 2023.
In allegato il documento presentato, condiviso con le altre organizzazioni artigiane.
Il disegno di legge tenta di dare risposte all’esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane individuando le norme da mantenere in vigore e quelle, invece, da abrogare che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l’articolo 4 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° ottobre 2018, n. 131. La norma è composta da 20 articoli: quelli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, quelli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.
Nel dettaglio, l‘articolo 1 reca le finalità, mentre l’articolo 2 introduce le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito come definito al successivo articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.
Agli articoli 3 e 4, sono disciplinate, rispettivamente le caratteristiche e le tipologie di pane mentre l’articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanze particolari al pane.
Gli articoli da 6 a 8 trattano di ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata. L’articolo 9 attiene, invece, ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l’articolo 10 concerne l’uso di pasta madre essiccata e l’articolo 11 il pane fresco tradizionale.
L’articolo 12, è quello che individua quale «panificio» l’impresa che dispone di un mimpianto di produzione del pane e che svolge l’intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. Questo articolo tratta anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.
L’articolo 13 tratta del responsabile dell’attività produttiva, ruolo che può essere assunto dal titolare dell’impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell’impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa all’atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.
L‘articolo 14, riguarda norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane disponendo che qualora determinate fasi di produzione, quali l’impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, siano realizzate in Stati membri dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), se ne deve dare evidenza in etichetta con la dicitura “pane di produzione non interamente italiana”, con la specifica dello Stato nel quale sono state effettuate.
L’articolo 15, disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, mentre l’articolo 16, istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l’importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.
L’articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.
Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull’adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull’entrata in vigore.