Regolamento nazionale di End of Waste per i rifiuti di carta e cartone
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 33 del 9 febbraio 2021 in allegato) il DM n.188 del 22 settembre 2020. Il Decreto individua i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, a valle di apposito trattamento, cessano di essere qualificate come rifiuti, per essere reintrodotte nel ciclo economico come prodotti.
I criteri generali e i parametri chimico – fisici decisivi per l’ottenimento della qualifica di end of waste sono contenuti nell’Allegato 1 del DM e sono riassunti di seguito brevemente.
1. La carta e cartone recuperati, e provenienti esclusivamente da raccolta differenziata, devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:
Parametri Unità di misura Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e norma UNI EN 643
alimenti
Rifiuti organici compresi alimenti % in peso < 0,1
Componenti non cartacei % in peso norma UNI EN 643
2. Per la produzione di carta e cartone End of Waste, sono ammessi unicamente i seguenti Codici EER 150101, 150105, 150106, 200101, 191201, 030308 che devono rispettare i seguenti valori limite per formaldeide e fenoli:
Parametri Unità di misura Valori limite
Formaldeide % in peso < 0,1
Fenolo % in peso < 0,1
Nonilfenoli (NP) % in peso < 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE) % in peso < 0,1
Non sono comunque ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il produttore è tenuto a rilasciare all’utilizzatore una dichiarazione di conformità di “cessazione della qualifica di rifiuto come descritto nell’Allegato 3 del DM in oggetto.
La carta e cartone recuperati che rispettano i requisiti di cui sopra, sono utilizzabili nella manifattura come materia prima.
Il Decreto entrerà in vigore il 24 febbraio p.v.