TARI – Nuove importanti novità per le aziende
La recente circolare del neo Ministero della Transizione Ecologica, chiarisce in modo inequivocabile il D. Lgs. 116/2020 e spiana la strada per una contribuzione finalmente equa della TARI per le aziende che non dovranno più pagare due volte i loro rifiuti.
Importante chiarimento per le “Attività Industriali” in prima battuta apparentemente escluse (Capannoni Industriali di produzione ex Cat. 20) dalle Categorie che sostengono la TARI a scapito delle altre (vedi Allegato L-quinques del D.Lgs. 116/2020), ma, chiarisce la nota, se l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali; ciò comporta che:
• le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
Queste considerazioni estremamente importanti e di buon senso, si possono trasporre ai rifiuti prodotti dalle Attività artigianali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d) del TUA.
Per maggiori informazioni – Ufficio Ambiente e Sicurezza
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